Negli ultimi anni sono sempre più numerose le coppie che non riescono ad avere figli naturali, i dati parlano di una famiglia su quattro. Il desiderio di essere genitori però è immutato e in molti casi si coniuga con la possibilità di donare una nuova vita ad un bambino che biologicamente non è nostro, ma che può diventare nostro figlio attraverso l’amore, l’educazione e la protezione che sapremo dargli. L’adozione di un bambino o una bambina è una scelta coraggiosa e difficile, ma gli italiani, ce lo dicono i dati, nell’affrontarla sono dei “maestri”.

L’Italia nel 2010 è arrivata al secondo posto nella classifica mondiale dei paesi adottanti (davanti a noi solo gli Stati Uniti): per la prima volta sono stati adottati più di 4000 bambini. Le rilevazioni sono state effettuate dalla Commissione per le Adozioni Internazionali, presieduta dal Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Carlo Giovanardi, che nel 2010 ha rilasciato l’autorizzazione all’ingresso in Italia per 4.130 bambini, provenienti da 58 Paesi. Rispetto al 2009 un incremento del 4,2%.

Una delle motivazioni di tale aumento è lo snellimento avvenuto negli ultimi anni delle pratiche burocratiche precedenti l’adozione e l’accorciamento dei tempi d’attesa. Fino a pochi anni fa per adottare un bambino straniero bisognava aspettare almeno 4/5 anni. Oggi al massimo 26 mesi. E il dato sembra in continuo miglioramento: il 45,9% delle adozioni concluse nel 2010 riguarda coppie che avevano fatto domanda nel 2009 o, addirittura, nel 2010.

Vediamo allora come muoversi quando si decide di adottare un bambino straniero:

La domanda

Il primo interlocutore è il Tribunale per i Minorenni, a cui rivolgersi per informazioni e dichiarare la “disponibilità all’adozione”, ossia la domanda che vi permetterà di entrare nella lista degli adottanti. Deve essere presentata presso l’Ufficio di Cancelleria civile e, se comprovata dal giudice, resta valida per la durata di tre anni. I requisiti generali di “idoneità” all’adozione sono quattro:

- La coppia deve essere regolarmente coniugata da almeno tre anni. (o deve aver convissuto in modo stabile e continuativo per tre anni prima del matrimonio.)

- La coppia non deve avere in corso né aver avuto alcuna separazione.

- L’età dei genitori deve superare di almeno 18 anni, ma non più di 45, l’età del minore da adottare.

- La coppia deve essere in grado di educare, istruire e mantenere il figlio.

L’indagine

I servizi degli Enti Locali hanno il compito di conoscere la famiglia adottante, raccogliendo informazioni sulla loro storia personale, familiare e sociale. Al termine di diversi incontri, anche domiciliari, gli enti locali inviano una relazione al Tribunale per minorenni, mettendo in evidenza:

- La storia individuale di ciascuno dei coniugi.

- La storia delle coppia.

- L’organizzazione attuale della vita familiare.

- Gli atteggiamenti della coppia e dei familiari nei confronti dell’adozione.

Il Tribunale per i Minorenni, dopo un colloquio con la famiglia, deciderà se accogliere la domanda o respingerla.

Decreto di idoneità

In questa fase, l’unica cosa da fare è aspettare e ricordarsi che la domanda è valida per tre anni, al termine dei quali decade e occorre ripetere la procedura.

Se la domanda è stata accolta, il Tribunale convocherà la coppia ed emetterà un decreto di idoneità, che contenga tutte le informazioni utili per favorire l’abbinamento con uno o più bambini. Questo documento viene inviato in copia alla Commissione per le Adozioni Internazionali e agli enti autorizzati.

La ricerca

Dopo aver ricevuto il decreto di idoneità la coppia, entro un anno, deve rivolgersi obbligatoriamente ad uno degli enti autorizzati che la seguirà in tutta la procedura successiva.

All’Estero

L’ente autorizzato propone all’autorità straniera un incontro in locotra il minore e la coppia. Se questo incontro ha esiti positivi, l’ente trasmette gli atti e le relazioni sull’abbinamento alla Commissione per le adozioni internazionali in Italia.

Anche nel caso in cui l’incontro con il minore non vada bene, l’ente è tenuto ad informarne la Commissione, passaggio questo indispensabile per realizzare abbinamenti e incontri con altri minori.

In Italia

La Commissione, dopo aver ricevuto la documentazione sull’incontro avvenuto all’estero, autorizza l’ingresso e la permanenza del bambino in base alle norme e alle disposizioni della Convenzione dell’Aja.

La procedura di adozione, dopo che il bambino è entrato in Italia, si conclude con la trascrizione del provvedimento d’adozione nei registri dello stato civile, con cui il minore diventa cittadino italiano.

Per ulteriori informazioni e per scaricare i moduli di domanda visitate il sito del Tribunale dei Minori e quello della Commissione per le adozioni internazionali.

Comments are closed.